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Torres, è Serie C: Teramo e Campobasso respinti dal Tar

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Iniziata intorno alle 9 di questa mattina, 3 agosto, l’ultima riunione del Tar del Lazio che porterà ai verdetti sui ricorsi di Teramo e Campobasso, esclusi nelle scorse settimane dalla Covisoc e dalla giustizia sportiva alla partecipazione alla prossima Lega Pro. Con la graduatoria per i ripescaggi che vede in testa la Fermana, come club retrocesso dalla Serie C, e in seconda piazza la Torres, prima tra le aventi diritto dei club di Serie D. Di seguito gli aggiornamenti da quella che è una delle giornate più importanti nella storia recente dei sassaresi.

15.30 –  Arrivano gli auguri e i complimenti per la Torres anche dal direttore generale dell’Arzachena, Antonello Zucchi: “Ci tengo a fare i complimenti e gli auguri alla Torres, che torna finalmente nella categoria che spetta alla piazza sassarese, a differenza della Serie D. È il giusto premio per la proprietà, e tutto il gruppo dirigente che un anno fa ha saputo gestire in maniera impeccabile una situazione non semplice, rilevando la società vicinissimi all’inizio del campionato. Ora sarà chiamata a un altro grande lavoro, finendo di costruire la squadra in poco tempo. So cosa significa, è capitato anche all’Arzachena in passato ma sono certo che sapranno fare tutto al meglio. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo rossoblù e spero tanto di poterli raggiungere al termine della prossima stagione in Lega Pro”. 

13.30 – Il commento a caldo del presidente della Torres, Stefano Udassi ai nostri microfoni: qui le sue parole

13.06 – Di seguito per chi volesse il link per il documento del Tar sulla decisione relativa al Campobasso: clicca qui

13.03 – Nel passaggio del documento del Tar relativo al respingimento della società Campobasso si legge: “Considerato: a) che la mancata ammissione della ricorrente al campionato di serie C si fonda sul rilievo dell’omesso rituale adempimento – alla data del termine previsto dalla disciplina di riferimento – dell’obbligo di pagamento dei seguenti debiti tributari: 03/08/22, 13:01 N. 08990/2022 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza 4/6 – IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2021; – IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al terzo trimestre del periodo d’imposta anno 2020; – IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019; b) che in particolare detti debiti tributari hanno formato oggetto di accertamento in sede di controllo automatico esperito ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72, a fronte del quale sono state indirizzate alla società le conseguenti comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, alle quali la società medesima non ha dato seguito né con l’integrale corresponsione delle somme dovute all’atto della ricezione delle stesse né ponendo in essere ritualmente e tempestivamente la procedura di rateazione prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97, ossia versando l’importo della prima rata entro il termine prescritto ex lege; c) che vanno disattese, nei limiti della cognizione cautelare sul fumus boni
juris, le censure di parte ricorrente sostanzialmente volte a sostenere – in sintesi – di aver spontaneamente regolarizzato la propria posizione fiscale anteriormente alla scadenza del 22 giugno 2022 pagando le rate scadute al 31.5.2022 con la sostanziale adesione dell’Agenzia delle Entrate; d) che va ribadito, in primo luogo, l’orientamento giurisprudenziale che valorizza l’esigenza di certezza posta alla base dell’impostazione del
Manuale delle Licenze, la quale implica il carattere rigorosamente formale delle relative prescrizioni anche sul punto delle scadenze: ciò in funzione della necessità di assicurare il rispetto della par condicio e l’ordinato avvio dei campionati secondo una tempistica inevitabilmente ristretta; e) che in questo contesto le allegazioni di parte ricorrente volte a valorizzare la posizione tributaria della società sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla data del 31.5.2022, sono recessive rispetto alla considerazione che dagli atti di causa non emergono atti di inequivocabile e 03/08/22, 13:01 N. 08990/2022 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza 5/6 formale adesione dell’Amministrazione finanziaria alla rateazione spontaneamente posta in essere dalla ricorrente al di fuori del rigoroso meccanismo di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97; f) che l’adeguatezza sostanziale della posizione della parte ricorrente a
seguito della “rateazione spontanea” non può essere ricavata neppure in via interpretativa nel contesto del procedimento sportivo, in quanto ciò si risolverebbe in un pregiudizio per la menzionata esigenza di certezza
formale; g) che non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D previa declaratoria di illegittimità dell’art 52, comma 10 delle NOIF, per carenza di attualità dell’interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura;
h) che neanche sussiste l’interesse a censurare, in questa sede, il meccanismo dello svincolo dei calciatori di cui all’art. 110 delle NOIF, non essendo ancora stato adottato dai competenti organi sportivi il relativo
provvedimento; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022

13.01 – Può iniziare la festa a Sassari con la stessa società rossoblù che ha ufficializzato il ritorno tra i professionisti sui propri canali social

12,54 – Respinto il ricorso anche del Campobasso: per la Torres è Serie C

12.05 – Il Teramo dopo questa esclusione definita dal Tar potrà ancora giocare la carta del Consiglio di Stato, ultima possibilità per la giustizia ordinaria, dopo che il club ha perso in ogni tappa della giustizia sportiva. Visti i tempi però anche in caso di vittoria al Collegio di Stato la nuova stagione verrebbe creata senza attendere nuove dai tribunali. La Lega Pro infatti dopo i verdetti conclusivi del Tar stilerà i vari gironi domani, 4 agosto, mentre il 5 alle 12 darà il via anche alla compilazione dei calendari.

11.57 – Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte del Teramo dopo il ricorso respinto ufficialmente dal Tar. Neanche la Fermana per il momento si è espressa pubblicamente

11.31 – Dal momento del ricorso respinto al Teramo è passata oltre un’ora e mezza ma ancora il Tar non si è espresso sulla posizione del Campobasso. Situazione complessa come raccontato negli ultimi giorni, ma un’attesa snervante che sta provando il tifo sassarese.

11.06 – Nell’attesa la Torres agli ordini di Alfonso Greco continua ad allenarsi nel ritiro ad Arona dove continuano anche i movimenti di mercato: qui le ultime.

10.45L’attesa maggiore rispetto al Teramo per il verdetto sul Campobasso era prevedibile vista la differenza di casi, con quest’ultimo club parso nelle ultime settimane più convinto di una possibile vittoria al Tar. Da quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di ieri il presidente dello stesso Tar ha dedicato molto tempo e diverse domande ai legali difensori della società in merito ai documenti presentati per avvalorare la tesi del Campobasso. Ora c’è da capire se il Tar ribalterà o meno i dettami della giustizia sportiva.

10.30 – Come riportato nel documento del Tar, i legali della Torres che in questi giorni stanno seguendo da vicino le decisioni negli uffici romani sono Andrea Cossu e Nicola Carboni: “Torres S.r.l., – si legge nella nota – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cossu e Nicola Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nicola Carboni in Sassari, via Armando Diaz, 6″.

10.25 – Di seguito il documento completo del Tar del Lazio dove si respinge il ricorso del Teramo Calcio: Qui il Documento (clicca per vederlo)

10.22 – Il ricorso respinto al Teramo garantisce alla Fermana il ritorno in Serie C nonostante l’ultima retrocessione, al club marchigiano infatti come prima in graduatoria tra le squadre dell’ultima Lega Pro bastava un solo ricorso respinto tra Teramo e Campobasso per fare ritorno d’ufficio tra i professionisti.

10.20 – Questo l’elenco di magistrati del Tar del Lazio che stanno prendendo le decisioni: il presidente Francesco Arzillo, il consigliere Rosa Perna, il referendario Matthias Viggiano.

10.00Respinto il ricorso del Teramo, che quindi non parteciperà alla prossima Serie C. Come si legge nella nota del Tar del Lazio: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022“.

Roberto Pinna

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