Il Lanusei ha depositato il ricorso contro la decisione del giudice sportivo regionale che nel comunicato 129, diffuso giovedì 9 aprile, aveva sancito la sconfitta a tavolino per il club ogliastrino contro il Calangianus, match valido per la 12ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza (vinto 2-1 dagli uomini di Filippi), per aver impiegato l’argentino Matias Munua che, secondo la federazione, non sarebbe stato tesserato in modo regolare.
La nota del club
Questa la nota ufficiale diramata dal club ogliastrino: “La ASD Calcio Lanusei 1987, in riferimento alla pronunzia del Giudice Sportivo pubblicata nel CU 129/2026 del 9 aprile 2026 relativa alla gara del 4 aprile 2026 tra ASD Calcio Lanusei 1987 e FBC Calangianus 1905 (terminata con il risultato 2-1) con la quale è stata comminata la sanzione della sconfitta a tavolino per 0-3, comunica di aver conferito mandato all’Avv. Filippo Pirisi che ha già, tempestivamente, depositato il reclamo. La ASD Calcio Lanusei 1987 si proclama estranea alle contestazioni mosse e ribadisce la regolarità del proprio operato nel tesseramento dell’atleta, come da documentazione già fornita all’organo giudicante. Si rimane fiduciosi in attesa della definizione della vertenza”.
Il comunicato del giudice sportivo
Questo, invece, il testo sulla decisione federale: “Il Giudice Sportivo, – visto il rapporto arbitrale e riscontrato dagli atti ufficiali che il calciatore Munua Matias Manuel (matricola 3526932) prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 2 a 1) nelle file della società Calcio Lanusei 1987 e che lo stesso subiva un provvedimento di ammonizione al 6º minuto del secondo tempo, riportato agli atti nel rapporto arbitrale; -esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza di provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell’Ufficio Tesseramenti, che il predetto Munua Matias Manuel non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (04.04.2026) in favore della società Calcio Lanusei 1987; -acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Munua Matias Manuel ha dunque preso parte alla gara a margine senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto l’art. 39 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell’art. 10, comma 6/a del C.G.S, -di irrogare a carico della società Calcio Lanusei 1987 la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 in favore del F.B.C. Calangianus 1905 e l’ammenda di euro 100,00″.














