Giornata di cambiamenti quella di ieri 20 aprile. La Figc attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato una serie di implementazioni al Codice di Giustizia Sportiva che vanno a inasprire pesantemente le pene verso i dirigenti, giocatori o tesserati di una società che operano una condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Andiamo a scoprire quali sono le novità.
La novità
Una scelta importante quella attuata dalla Federcalcio che, in seguito ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli arbitri, ha deciso di modificare gli articoli 35 (Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara) e 36 (Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara) del Codice della Giustizia Sportiva. Sanzioni che vanno a punire non solo i tesserati delle varie squadre ma anche le società stesse attraverso una penalizzazione a livello di classifica. Per capire meglio quali sono le novità apportate nell’ultima modifica attuata sul CGS, bisogna partire dal concetto espresso nel comma 1 dell’Art.35 ovvero quello di “condotta violenta”: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara“.
Secondo quanto si legge dal comunicato pubblicato sul sito della Figc nel comma 2 dell’Art. 35, si passerà dalle 5 giornate minime, precedentemente previste, agli almeno 2 anni di squalifica per: “I calciatori, i tecnici, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1“. Saranno minimo 2 gli anni (a differenza dell’anno di squalifica per le aggressioni e i 6 mesi in caso di sputo) anche per i dirigenti, i soci e non soci che adotteranno un comportamento violento nei confronti degli ufficiali di gara. Si passerà da 2 a 4 anni di squalifica minima invece per: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica“. Nel caso in cui un dirigente, un socio o un non socio applichi una condotta che porta una lesione personale certificata da una struttura sanitaria pubblica si aggiungeranno, ai 4 anni di squalifica, anche una penalizzazione di almeno 2 punti da assegnare alla squadra che il tesserato rappresenta.
Raddoppiate le sanzioni minime previste anche per le violazioni dell’articolo 36 del CGS. Per i calciatori e i tecnici saranno minimo 4 le giornate di squalifica in caso di “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” a differenza delle due precedentemente previste. Nel caso in cui “la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico” le giornate minime passeranno da 4 a 8. Per i dirigenti, i soci e i non soci, si passerà da 1 mese ai 2 mesi in caso di comportamento ingiurioso o irriguardoso e dai 2 ai 4 mesi nel caso in cui la “condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico“.
La Redazione